Divieto di bruciare rifiuti provenienti da attività agricola (ramaglie, stoppie, residui vegetali agricoli)

Pubblicata il 27/03/2014

Si informa che il nuovo art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico delle norme in materia ambientale) introduce il divieto di combustione illecita di rifiuti, sanzionanado penalmente chiunque bruci rifiuti provenienti da attività agricola: stoppie, ramaglie, paglie, nonchè la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, fatte salve eventuali disposizioni regionali connesse ad emergenze fitosanitarie.

Si rammenta che la legge vieta l'accensione di falò in  campagna per bruciare i residui provenienti dalle attività agricole. L'art. 256 del sopracitato testo unico prevede "la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi", come sono cosiderate le ramaglie e le stoppie.

Il divieto di combustione dei residui agricoli viene confermato nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 57/2004, quale misura per la riduzione delle polveri sottili (PM10).

Si invitano pertanto tutti i produttori dei rifiuti in argomento, a procedere con lo smaltimento degli stessi nelle modalità di legge previste (smaltimento presso l'eco-centro di bovolenta o contattando il Bacino Padova Tre al n. verde 800-238389)

In allegato è possibile consultare la circolare del 
Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, prot. n. 83370 del 26.02.2014.

Autore news: Giulia Trevisan

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Allegato circolare Regione Veneto.pdf 146.34 KB

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