CORONA VIRUS : NUOVO D.P.C.M. DEL 22.03.2020 (5°)
Pubblicata il 23/03/2020
Il giorno 22 .03.2020 è stato emesso un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito alle “Misure urgenti in materia del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede tra le altre:
LE ATTIVITA CHE POSSONO COMUNQUE ESSERE CONSENTITE SONO INDICATE ALLE Lett. c), d), e) , f),g) ed h) DEL C. 1, DELL’ ART. 1 DEL D.P.C.M.
Il D.P.C.M. è consultabile a questo link
LE DISPOSIZIONE SONO VALIDE FINO AL 03.04.2020
Il medesimo D.P.C.M. del 22.03.2020 proroga le disposizioni del D.P.C.M. del 11.03.2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, fino alla medesima data del 03.04.2020
- Sospensione di alcune attività di produzioni industriali e commerciali( si veda l’allegato 1 per le esenzioni)
- Sono vietati i trasferimenti intercomunali, le eccezioni devono essere motivate da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione,
LE ATTIVITA CHE POSSONO COMUNQUE ESSERE CONSENTITE SONO INDICATE ALLE Lett. c), d), e) , f),g) ed h) DEL C. 1, DELL’ ART. 1 DEL D.P.C.M.
Il D.P.C.M. è consultabile a questo link
LE DISPOSIZIONE SONO VALIDE FINO AL 03.04.2020
Il medesimo D.P.C.M. del 22.03.2020 proroga le disposizioni del D.P.C.M. del 11.03.2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, fino alla medesima data del 03.04.2020